L’articolo art. 50 del D.I. 44/2001 disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici. L’impiego delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere conciliabile con le finalità e la ufficio della scuola come centro di impulso culturale, sociale e civile (art.96 D.Lgs. 297/1994).